Comuni Italiani Art. 7 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Vibo Valentia (Provincia di Vibo Valentia - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini vibonesi

Statuto Comune di Vibo Valentia

Titolo II - Accesso e Partecipazione dei Cittadini ai Procedimenti Amministrativi Comunali
Art. 7 - Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti, istituti e aziende da essa dipendenti.

2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale per un periodo non superiore a cinque anni, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, fra cittadini in possesso di adeguata competenza giuridico-amministrativa che diano garanzia di indipendenza e di imparzialità, su una rosa di nomi proposta dalle associazioni iscritte all'albo.

3. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile e deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune.

4. Non sono eleggibili a difensore civico:
a) quanti si trovano in condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale;
b) i parlamentari europei e nazionali, nonchè i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ed i loro affini o parenti sino al secondo grado;
c) quanti hanno subito condanne penali od abbiano in corso procedimenti penali per delitto;
d) quanti occupano altra carica pubblica elettiva:
e) gli amministratori, i titolari, i dirigenti di enti, aziende, associazioni vincolati con il comune da contratti di opere o somministrazioni, ovvero che ricevano sovvenzioni a qualsiasi titolo dal comune;
f) i candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche;
g) i componenti di organismi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e locali di partiti politici e organizzazioni sindacali;
h) i componenti dei Co.Re.Co.

5. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che viene dichiarata dal consiglio comunale, mentre l'incompatibilità, anche se sopravvenuta, può essere fatta cessare entro dieci giorni dalla elezione.

6. Il difensore civico, di propria iniziativa o su istanza di cittadini può richiedere all'amministrazione notizie circa lo stato e le ragioni di qualsiasi provvedimento e l'amministrazione è tenuta a fornire al medesimo tutte le notizie richieste; egli può altresì, prendere visione ed estrarre copia di atti che si riferiscono a procedimenti già conclusi senza dovere all'amministrazione alcun compenso, neppure relativo ai costi di fotocopiatura.

7. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale, nel mese di aprile,
un resoconto della propria attività svolta nell'anno precedente, formulando altresì
osservazioni e suggerimenti sull'attività dell'amministrazione comunale.

8. L'attività del difensore civico è gratuita. Allo stesso competerà al solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute.

9. La composizione e l'eventuale articolazione dell'ufficio del difensore civico è
demandata all'apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Assetto Organizzativo
Art. 6 - Partecipazione Procedimentale
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