1. Gli uffici dell'amministrazione comunale, la cui attività e la cui organizzazione sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di controllo degli organi elettivi del comune, sono coordinati dal segretario generale, il quale può altresì impartire ai responsabili dei servizi le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'indirizzo stabilito dagli organi elettivi 2. Il medesimo segretario generale potrà altresì, secondo le regole indicate nell'apposito regolamento del personale e per le tipologie di atti ivi parimenti individuati, adottare provvedimenti amministrativi anche a rilevanza esterna, relativamente ad atti di carattere vincolato meramente esecutivo. 3. E' istituita la segreteria generale, cui è preposto il segretario generale, e di cui fanno parte: - il vice segretario generale; - la conferenza dei responsabili dei servizi; - adeguato organico che sarà stabilito nell'apposito regolamento del personale. 4. La dotazione organica e la pianta organica dell'ente sono stabiliti con deliberazione consiliare assunta nella forma del regolamento, sulla base di una relazione predisposta congiuntamente dal segretario generale e dal responsabile del servizio affari generali e personale, che tenga conto delle effettive attività svolte in via istituzionale dal comune e dei carichi di lavoro attribuibili a ciascuna unità di personale. 5. La presidenza delle commissioni di concorso a qualifiche dirigenziali e direttive è attribuita al segretario generale. |