1. L'istituzione č un organismo strumentale dell'amministrazione comunale, dotata di autonomia di gestione e posta in essere per gestire servizi di natura sociale. 2. L'istituzione opera secondo le disposizioni dell'amministrazione comunale e nell'ambito dei fondi ad essa annualmente assegnati e con il personale ad essa attribuito dalla pianta organica. 3. L'autonomia gestionale ad essa attribuita si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attivitā che attengono alla concreta operativitā della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'amministrazione comunale. 4. L'istituzione č tenuta ad operare con criteri di efficienza e di economicitā e deve tendere al pareggio del proprio bilancio. 5. Gli eventuali sbilanci derivanti da costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio. 6. Sono organi dell'istituzione: - il consiglio di amministrazione, che č composto di tre membri, nominati tra soggetti in possesso di adeguata esperienza, cultura e professionalitā sia nel campo specifico in cui l'istituzione deve operare, sia nel campo gestionale; essi sono nominati dal consiglio comunale su proposta della giunta municipale e dallo stesso sono revocati allorquando si manifestino evenienze per le quali non č possibile la continuazione del mandato; - il presidente del consiglio di amministrazione, che č eletto dallo stesso consiglio di amministrazione fra i suoi membri; - il direttore, che č impiegato dell'ente locale e a cui compete la responsabilitā della gestione dell'istituzione. 7. Lo specifico regolamento comunale determina i modi di costituzione delle istituzioni, il loro funzionamento, i rapporti con l'amministrazione comunale, i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente, i casi di incompatibilitā, le funzioni e il reclutamento del direttore e quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse. 8. Le funzioni di controllo contabile interno sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'amministrazione comunale. |