Comuni Italiani Art. 37 - Aziende Speciali. Statuto Comunale di Vibo Valentia (Provincia di Vibo Valentia - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini vibonesi

Statuto Comune di Vibo Valentia

Titolo VII - Servizi Comunali
Art. 37 - Aziende Speciali
1. L'azienda speciale è istituita con deliberazione del consiglio comunale su proposta della giunta municipale per la gestione di quei servizi comunali per cui debba operarsi con caratteri di imprenditorialità.

2. Per imprenditorialità si intende che la gestione deve essere condotta a costi e ricavi e dove i primi non debbono superare i secondi, mentre le eventuali perdite che dovessero registrarsi in un esercizio economico dovranno essere coperte nei modi tipici di una gestione imprenditoriale.

3. Gli eventuali trasferimenti dall'amministrazione comunale operati per coprire possibili costi sociali sono considerati alla stregua di entrate speciali dell'azienda; essi non possono mai essere richiesti specificamente per pareggiare il bilancio.

4. L'azienda speciale è ente strumentale dell'amministrazione comunale; essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è altresì dotata di autonomia imprenditoriale secondo quanto indicato nel proprio statuto.

5. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal consiglio comunale e in esso sono previsti i caratteri operativi dell'azienda stessa, la sua organizzazione, i rapporti con l'amministrazione comunale e quant'altro è necessario al funzionamento della stessa.

6. Le modifiche dello statuto sono parimenti approvate dal consiglio comunale, anche se proposte dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

7. Sono organi dell'azienda speciale:
- il consiglio di amministrazione, la nomina, la revoca e la durata in carica dei cui componenti sono previsti nello statuto dell'azienda;
- il presidente dell'azienda, che è anche presidente del consiglio di amministrazione e la cui nomina e revoca sono previste nello statuto nell'ambito dei consiglieri di amministrazione;
- il direttore dell'azienda, la cui nomina e revoca sono previste nello statuto e a cui è attribuita, secondo le regole parimenti stabilite nello statuto, la responsabilità della gestione dell'azienda.

8. Il collegio dei revisori dei conti; la nomina, la revoca e la durata in carica dei quali sono previste nello statuto dell'azienda speciale.

9. Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere altre forme di controllo e di verifica della gestione.

10. L'amministrazione comunale conferisce il capitale di dotazione iniziale e può reintegrarlo allorquando ritiene che la sua diminuzione non deriva da fattori connessi con caratteri di mancata imprenditorialità della gestione.

11. Negli altri casi di perdita del capitale di dotazione, l'azienda è sciolta e posta in liquidazione.

12. L'amministrazione comunale esercita la vigilanza sulle aziende speciali, determina le finalità e gli indirizzi della stessa, approva gli atti fondamentali delle medesime, quali indicati nello statuto delle singole aziende e verifica i risultati della gestione.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto le aziende municipalizzate esistenti assumono la denominazione di aziende speciali e si conformano alla normativa di cui al presente articolo e delle altre norme relative.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Istituzioni
Art. 36 - Competenza Consiliare
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Vibo Valentia
Provincia di Vibo Valentia
Regione Calabria
Lista Siti su Vibo Valentia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Vibo Valentia: Comune di Zaccanopoli Comune di Vazzano Lista