1. L'attività del comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati. 2. L'attività stessa è tesa a favorire, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della comunità locale, la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi e la definizione di accordi di programma, ai sensi degli artt. 24 , 25 e 27 della legge n. 142 del 1990 . 3. Gli accordi di programma sottoscritti dal sindaco, se modificano gli indirizzi e i programmi stabiliti dal consiglio comunale, devono essere fatti propri da tale organo nella prima seduta successiva alla sottoscrizione dell'accordo stesso, la quale, se non prevista, dovrà essere convocata nei venti giorni successivi. 4. L'accordo di programma sottoscritto dal sindaco che comporti variazione degli strumenti urbanistici deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. L'accordo stesso e la ratifica devono essere immediatamente comunicati alla provincia, al fine della redazione del piano territoriale di coordinamento. |