1. La giunta ha competenza generale per tutti gli atti di amministrazione del comune, che la legge non attribuisce espressamente ad altri organi. 2. Essa, perciò, è competente ad adottare tutte le deliberazioni che si rendano necessarie per portare ad esecuzione quanto disposto dal consiglio comunale, nel rispetto delle prescrizioni generali adottate da tale organo, e in particolare: - sovrintende all'organizzazione degli uffici e alla gestione dei servizi; - indice le gare pubbliche, ricomprese in piani o programmi adottati dal consiglio comunale e segue l'andamento dei lavori; - procede all'assunzione del personale indicendo anche i relativi concorsi ed approvandone i risultati; - impartisce disposizioni alle aziende speciali, alle istituzioni e ai soggetti che rappresentano il comune nelle altre istituzioni, società ed enti; - sovrintende alle procedure di accertamento e di riscossione dei tributi; - dà luogo a qualsiasi atto di amministrazione e di gestione che sia in ogni caso da considerare di esecuzione della attività propositiva e programmatoria del consiglio. 3. Se un atto non è attribuito specificamente ad alcun organo, esso si intende attratto, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla competenza della giunta. 4. E' attribuita alla competenza della giunta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'attività relativa a manutenzione ordinaria e quella concernente lavori urgenti ed indifferibili. 5. La giunta comunale svolge altresì attività di proposta e di impulso per le deliberazioni di competenza del consiglio comunale. 6. Essa riferisce annualmente, ai sensi dell'art. 35, al consiglio circa l'attività svolta e sui programmi che ritiene opportuno si predispongano dallo stesso consiglio per le future attività. 7. La giunta comunale opera in sedute non aperte al pubblico, salvo che la giunta stessa non deliberi l'apertura al pubblico per singole sedute o per singoli punti all'ordine del giorno. |