1. Il sindaco è il presidente della giunta e del consiglio comunale. Egli rappresenta l'amministrazione comunale nei rapporti con l'esterno e nelle cerimonie ufficiali. In dette cerimonie, il sindaco indossa la fascia tricolore. 2. Il sindaco sovrintende a tutta l'attività comunale e, in particolare, al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e cura l'esecuzione degli atti. 3. Il sindaco è competente ad attribuire deleghe per materia ai singoli assessori. 4. Il sindaco esercita, altresì, quale organo monocratico, tutte le funzioni e le attività previste dalle leggi statali e regionali, nonchè delegate o attribuite allo stesso da provvedimenti di altri enti sovracomunali. 5. Le funzioni di competenza statale attribuite al sindaco dall' art. 38 della legge n. 142 del 1990 sono esercitate dallo stesso, o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce. 6. Per le funzioni stesse, è ammessa la delega agli assessori, nei limiti delle materie di competenza di ciascuno di essi. 7. Il sindaco può in ogni caso, sentito l'assessore preposto al ramo ed il segretario generale, annullare, con motivazione, i provvedimenti emanati dai responsabili dei servizi. |