1. Il sindaco e la giunta sono eletti dal consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla convalida degli eletti. 2. A tal fine, almeno un terzo dei consiglieri presenta un documento programmatico da discutere in consiglio e la lista dei candidati che si propongono alla carica di sindaco e di assessore. 3. In caso di assenza o impedimento di un assessore le relative competenze sono attribuite al sindaco, fino a quando non termina l'assenza o l'impedimento ovvero fino a quando il consiglio non procede alla elezione di altro assessore. 4. Il documento programmatico è illustrato dal candidato designato alla carica di sindaco e, dopo il dibattito, il consiglio vota la lista nel suo insieme, con votazione che ha luogo a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. 5. Nel caso di presentazione della mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 37 della legge n. 142 del 1990, il sindaco presenta prima del dibattito e della votazione una relazione relativa all'attività svolta dalla giunta. 6. Per l'elezione del sindaco e della giunta, che dovrà aver luogo comunque entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede ad ulteriori votazioni, in sedute distinte. Qualora in nessuna delle sedute svolte entro i sessanta giorni si raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio comunale, viene sciolto ai sensi di legge. 7. Fino a quando il nuovo consiglio non è in grado di esercitare le proprie funzioni deliberative, il precedente consiglio adotta gli atti urgenti ed improrogabili, di cui all'art. 31 della legge 142/90. 8. Nelle fattispecie previste dagli art. 34 e 37 della legge 142/90, il consiglio continua a svolgere l'attività di propria competenza, anche durante il tempo previsto per l'elezione della giunta e del sindaco. 9. E' consigliere anziano il consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti, nel senso di sommatoria di lista più quelli di preferenza. 10. Nel caso di dimissioni del sindaco o del numero degli assessori previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge n. 142 del 1990, tutta la giunta è considerata dimissionaria. 11. Le dimissioni stesse non sono soggette ad accettazione e non possono essere revocate. 12. Nell'ipotesi di decadenza della giunta di cui al comma precedente, la stessa resta in carica fino all'elezione della nuova giunta. Le dimissioni di un numero di assessori inferiore a quello previsto nell'art. 34 della legge n 142/90, importa la sostituzione degli stessi che deve aver luogo entro il termine di sessanta giorni. |