Art. 63 - Sede, Dotazione Organica, Indennità. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi
Statuto Comune di Rimini
Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione Capo V - Difensore Civico
Art. 63 - Sede, Dotazione Organica, Indennità
1. Il Comune assicura al Difensore Civico una sede, i mezzi ed il personale adeguati al buon funzionamento dell'Istituto.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del personale di ruolo del Comune.
3. Al Difensore Civico compete un compenso pari a quello previsto per retribuzione tabellare al Dirigente Comunale al netto di ogni e qualsiasi indennità.