1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile o rinnovabile. 2. In caso di perdita dei requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. 3. Il Difensore Civico può essere sospeso e revocato dal Consiglio Comunale, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione, per gravi violazioni della legge, dello Statuto o del Regolamento e per gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni. |