1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. 2. Non sono eleggibili alla carica: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali; c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune; d) gli Amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune. |