Comuni Italiani Art. 64 - Rapporti con gli Organi Comunali. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo V - Difensore Civico
Art. 64 - Rapporti con gli Organi Comunali
1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolaritą o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attivitą svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto del suo intervento.
 
Altri Articoli:
Art. 64/Bis - Convenzioni o Intese con altri Enti per l'Utilizzazione del Difensore Civico
Art. 63 - Sede, Dotazione Organica, Indennitą
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