1. Nelle sede comunale, in luogo accessibile, è collocato l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 2. Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo deposito, con contemporaneo avviso affisso all'Albo. 3. L'affissione dell'Albo Pretorio e le notifiche, nell'ambito del territorio comunale, di atti dell'Amministrazione Comunale o di altri enti, è effettuata da dipendenti comunali appositamente autorizzati dalla Giunta Comunale. 4. Dell'affissione all'Albo Pretorio o della notifica, il personale incaricato, redige apposito referto che ne fa pubblica fede. |