Comuni Italiani Art. 55 - Diritto d'Informazione. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo III - Forme di Accesso dei Cittadini all'Informazione
Art. 55 - Diritto d'Informazione
1. Il Comune riconosce nella informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica.

2. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune o da enti ed aziende da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

3. Il Regolamento assicura ai cittadini singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

4. Sono a libera disposizione dei cittadini: lo Statuto Comunale e quelli delle aziende ed enti dipendenti, la raccolta dei regolamenti vigenti e delle deliberazioni del Consiglio e dalla Giunta Comunale.

5. Apposito Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è a disposizione dei cittadini per assicurare loro l'esercizio del diritto.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Pubblicazioni e Notifiche
Art. 54 - Indirizzi Regolamentari
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