Comuni Italiani Art. 57 - Partecipazione al Procedimento. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 57 - Partecipazione al Procedimento
1. Il Comune adotta i propri provvedimenti informandosi ai criteri della trasparenza, semplicità e snellimento delle procedure.

1/bis. Il procedimento amministrativo deve rispondere ai principi di economicità efficacia e pubblicità.

2. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo volto all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini.

3. Il Regolamento definisce le unità organizzative responsabili dell'istruttoria i tempi e le modalità del procedimento amministrativo individuandone i responsabili.

3/bis. Il Responsabile del procedimento risponde della correttezza, della completezza e tempestività del procedimento, così come disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al comma precedente.

4. Gli atti devono esplicitare in premessa la motivazione e dichiarare l'esistenza di eventuali scritti difensivi ed il contenuto di audizione, motivandone l'accoglimento o il rifiuto.

 
Altri Articoli:
Art. 58 - Avvio di Procedimento Amministrativo
Art. 56 - Pubblicazioni e Notifiche
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