1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione Locale Regionale e Centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che, per la loro natura, si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo e quando su di essi sussiste la competenza primaria del Comune. 2. Per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 3. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione previa presentazione al Consiglio Comunale. 4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza. |