1. Il Consorzio è un ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 2. Il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, per gestire: a) attività e servizi a rilevanza imprenditoriale; b) servizi sociali; c) funzioni amministrative ed istituzionali. 3. La costituzione del Consorzio avviene mediante la stipula da parte degli enti consorziandi di una convenzione con annesso Statuto, sulla base della delibera approvata dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 4. La convenzione deve prevedere i fini, la durata, la quota di partecipazione finanziaria, la procedura per lo scioglimento e per il recesso, obblighi e garanzie fra gli enti consorziati, nonché la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio. 5. Lo Statuto deve contenere le norme sull'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 6. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alle quote di partecipazione fissate dalla convenzione. |