1. Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può deliberare la stipula di apposita convenzione con altri Comuni e/o la Provincia, loro Aziende ed Istituzioni, per svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni, che per loro natura non richiedono figure di cooperazione più complesse. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità il Comune può stipulare convenzioni con altri enti pubblici ovvero con soggetti privati. |