Comuni Italiani Art. 31/Bis - Principio Associativo e di Cooperazione. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo IV - Forme Associative e di Cooperazione
Art. 31/Bis - Principio Associativo e di Cooperazione
1. L'attività del Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si fonda sul principio associativo e di cooperazione e si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, Accordo di Programma, Consorzio e di ogni altra forma organizzativa prevista dalla legge.

2. Il Comune, promuove l'esercizio associativo di funzioni e servizi pubblici, con i comuni contermini, la Provincia e gli altri enti territoriali, ogniqualvolta ciò consenta un migliore utilizzo delle risorse e livelli di qualità superiore delle prestazioni rese ai cittadini.

3. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il Comune di Rimini promuove lo sviluppo della cooperazione sociale, sostenendo, anche con la partecipazione finanziaria e con le modalità previste dalla vigente normativa, le iniziative che perseguono comuni obiettivi nei processi di recupero ed inclusione sociale.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Convenzioni
Art. 31 - Vigilanza e Controlli
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