1. L'attività del Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si fonda sul principio associativo e di cooperazione e si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, Accordo di Programma, Consorzio e di ogni altra forma organizzativa prevista dalla legge. 2. Il Comune, promuove l'esercizio associativo di funzioni e servizi pubblici, con i comuni contermini, la Provincia e gli altri enti territoriali, ogniqualvolta ciò consenta un migliore utilizzo delle risorse e livelli di qualità superiore delle prestazioni rese ai cittadini. 3. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il Comune di Rimini promuove lo sviluppo della cooperazione sociale, sostenendo, anche con la partecipazione finanziaria e con le modalità previste dalla vigente normativa, le iniziative che perseguono comuni obiettivi nei processi di recupero ed inclusione sociale. |