| 1. Il coordinamento degli interventi sociali e sanitari da attuarsi mediante Accordi di Programma ai sensi dell'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n.104 con i servizi sociali, sanitari educativi e di tempo libero operanti nel territorio, è disciplinato con apposito articolato nell'ambito degli accordi stessi, con specifico riferimento all'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo Statuto. |