1. Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. 2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stabilito dal Regolamento di cui al comma 4 del precedente articolo. 3. Alla nomina e alla revoca degli Amministratori si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le Aziende Speciali. 4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. 5. Spetta al Consiglio di Amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore. 6. Il Presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Istituzione. Sovrintende al corretto funzionamento dell'Istituzione vigilando sul rispetto del Regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune. 7. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile. 8. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale secondo le attribuzioni indicate dal Regolamento e ne ha la responsabilità. E' nominato dal Sindaco a tempo determinato, fra il personale del Comune con qualifica dirigenziale oppure con ricorso a personale esterno tramite contratto di diritto pubblico o di diritto privato. 9. La revisione dei conti dell'Istituzione è svolta, con gli stessi poteri, dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune. |