1. Per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza industriale e non, il Comune può costituire o partecipare Società di Capitali nelle forme previste dalla legge. 2. L'atto costitutivo, lo Statuto e loro eventuali modifiche nonché l'acquisto di quote o di azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e devono in ogni caso garantire la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 3. Al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'azienda e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di servizio, approvati dal Consiglio Comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società. 4. Il Comune, può partecipare a Società di Capitali anche con quote di minoranza per la gestione di servizi pubblici, qualora sia prioritario ricercare, ai fini di una maggiore efficienza di gestione, la partecipazione di altri soggetti privati e/o pubblici e per iniziative di promozione e sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale. 5. La nomina di Amministratori in Società di Capitali riservata al Comune, è di spettanza del Sindaco che vi provvede in conformità a quanto stabilito dall'art.18, comma 5, lettera a) del presente Statuto. |