Comuni Italiani Art. 28 - Istituzione. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo III - Ordinamento dei Servizi Pubblici
Art. 28 - Istituzione
1. L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune, privo di personalità giuridica, per l'esercizio di servizi, senza rilevanza industriale, d'interesse sociale ivi compresi quelli educativi e culturali.

2. L'Istituzione è costituita con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. La delibera con adeguata motivazione specifica le ragioni per le quali si è optato per tale forma di gestione. La stessa delibera deve altresì:
- specificare l'ambito di attività della Istituzione ;
- precisare il fondo di dotazione che viene assegnato;
- indicare i beni e le strutture comunali di cui viene consentito l'uso;
- individuare la dotazione del personale che, rimane inquadrato fra il personale del Comune con lo stesso trattamento giuridico ed economico.

3. L'Istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento delle attività assegnatele, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

4. L'Istituzione ha un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Comunale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'Istituzione. Il Regolamento indica altresì gli atti fondamentali dell'Istituzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

5. Il regime contabile dell'Istituzione è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente comma 4, in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale.

6. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

 
Altri Articoli:
Art. 28/Bis - Organi e Struttura dell'Istituzione
Art. 27/Bis - Organi e Struttura della Azienda Speciale
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