1. Il Consiglio Comunale, sulla base delle norme di legge e regolamentari, con apposita deliberazione qualifica il servizio pubblico come industriale o meno e ne individua la forma di gestione secondo criteri di opportunitą, convenienza economica ed efficienza di gestione. 2. La delibera di assunzione del servizio pubblico locale deve indicare: a)la produzione di beni e di attivitą rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunitą locale; b)la rilevanza sociale riconosciuta all'attivitą e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti; c)gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi, gestiti dalla amministrazione o ad eventuali modalitą collaborative con altri enti locali; d)i rapporti con i restanti apparati comunali. 3. La delibera di cui al comma precedente, per i servizi privi di rilevanza industriale deve precisare la motivazione della scelta tra le diverse formule gestionali previste dalla legge e nel caso di affidamento a terzi con procedura di evidenza pubblica, deve anche specificare le ragioni tecniche, economiche e di utilitą sociale della scelta. 4. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalitą dettate dal presente articolo. |