1. La gestione in economia consiste nell'assunzione diretta del servizio da parte del Comune mediante il suo apparato organizzativo. E' consentita la gestione in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere ad affidamento diretto con una delle forme di cui al precedente art. 26/bis. 2. La proposta di deliberazione istitutiva dei servizi da rendere in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché delle misure volte ad apprestare tali risorse. 3. I criteri per la gestione dei servizi in economia sono stabiliti da apposita deliberazione del Consiglio Comunale e devono essere diretti al contenimento del costo e al conseguimento di livelli qualitativamente alti di prestazioni. 4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Conto Consuntivo sull'andamento, la qualità ed i costi dei servizi resi in economia. I Revisori dei Conti esprimono le loro valutazioni analitiche sull'andamento di tali servizi nella relazione sul consuntivo. |