1. La gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale può essere affidata a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, motivate con analisi dello stato della gestione. 2. L'affidamento a terzi della gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore. 3. Per l'affidamento di cui al comma precedente dovrà essere approvato un apposito disciplinare, ove sono indicate le modalità, procedure e contenuti economici del rapporto di gestione, la facoltà di recesso e di riscatto, nonché i controlli ed il potere del Comune di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria. |