1. Nelle societą, istituzioni, organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono nominati o designati dal Sindaco sulla base del disposto dell'art. 18, comma 5, lettera a) del presente Statuto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attivitą esercitate presso aziende private o pubbliche. |