Comuni Italiani Art. 27 - Aziende Speciali. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo III - Ordinamento dei Servizi Pubblici
Art. 27 - Aziende Speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale può avvenire con affidamento diretto ad Aziende Speciali, che possono gestire anche più servizi.

2. Le Aziende Speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le Aziende Speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

4. La delibera che istituisce un'Azienda Speciale deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, la quantificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale del Comune che viene trasferito all'Azienda medesima.

 
Altri Articoli:
Art. 27/Bis - Organi e Struttura della Azienda Speciale
Art. 26/Sexies - Nomina degli Amministratori
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