1. L'erogazione di servizi pubblici di rilevanza industriale è disciplinata dalle norme di settore, da quelle nazionali di attuazione della normativa comunitaria e dall'art. 113 del T.U.E.L. come modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e cioè di norma con conferimento della titolarità del servizio a Società di Capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica. 2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a : a)Istituzioni; b)Aziende Speciali anche consortili; c)Società di Capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal codice civile. 3. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune. 4. Quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio rendono non opportuno l'affidamento diretto di cui ai precedenti commi 2 e 3, è consentita la gestione in economia. 5. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere affidati a terzi con procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. 6. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi affidati in base ai commi precedenti sono regolati da contratti di servizio. |