1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e/o l'esercizio di attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 2. La gestione dei servizi pubblici è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente. 3. I servizi pubblici devono soddisfare le esigenze degli utenti garantendo standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti. I soggetti erogatori adottano una propria Carta dei Servizi con la quale rendono pubbliche le modalità di prestazione del servizio, i fattori di qualità nonché meccanismi di tutela per gli utenti e forme di rilevazione del grado di soddisfacimento della clientela. |