1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. 3. La mozione di sfiducia rivolta al Sindaco ed alla Giunta, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e consegnata al Presidente del Consiglio che la comunica immediatamente al Sindaco provvedendo a metterla in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Segretario Generale provvede ad informare immediatamente l'autorità competente per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge. 5. Le modalità e i tempi di svolgimento del dibattito sulla mozione di sfiducia sono disciplinati dal Regolamento. 6. Le dimissioni di uno o più Assessori vanno presentate al Sindaco per iscritto. 7. Alla eventuale sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. 8. Qualora per effetto di uno degli eventi di cui al comma precedente il numero degli Assessori scende sotto il limite minimo di cui al precedente art.13, il Sindaco provvede alla nomina entro il termine perentorio di cinque giorni. |