1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente. 1/bis. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle decisioni. 2. La Giunta delibera, su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. 3. Le sedute della Giunta Comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche. 4. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare persone non appartenenti al collegio per essere consultate in ordine a specifici argomenti. 5. Il Sindaco può affidare ai singoli Assessori incarichi istruttori temporanei per affari determinati. 6. Il Sindaco può delegare agli Assessori una o più materie di propria competenza con esclusione dei provvedimenti assumibili in qualità di ufficiale di governo. 6/bis. Può altresì delegare agli Assessori, per il proficuo e sollecito esercizio dell'attività peculiare al settore cui sono preposti, il potere di emanare atti e di presiedere organismi per i quali la legge riconosce la titolarità del Sindaco. 7. Gli Assessori, sulle deliberazioni di Giunta Comunale per le quali essi o i loro parenti od affini entro il quarto grado abbiano interesse, devono assentarsi dalla adunanza per la durata della discussione e della votazione sulle stesse richiedendo che sia fatto constare a verbale. 8. La Giunta Comunale può riunirsi e deliberare validamente anche prima dell'insediamento del Consiglio Comunale per assicurare continuità all'azione amministrativa del Comune. |