Comuni Italiani Art. 14 - Nomina della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 14 - Nomina della Giunta Comunale
1. Il Sindaco, raccolte tutte le accettazioni, con proprio atto da notificare agli interessati, dopo la proclamazione degli eletti e comunque prima della convocazione del primo Consiglio Comunale, provvede a determinare, nei limiti stabiliti dal comma 1 del precedente articolo, il numero dei componenti la Giunta, in ragione delle esigenze di funzionalità e operatività correlate al programma politico amministrativo.

2. Il Sindaco, determinato il numero dei componenti della Giunta, nomina con decreto gli Assessori, tra cui il Vicesindaco indicando i settori dell'Amministrazione ai quali vengono preposti i singoli Assessori. Essi sottoscrivono l'atto per accettazione dichiarando contemporaneamente l'assenza di cause di incompatibilità.

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere.

4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa da quella di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza, salvo convalida da parte del Consiglio.

5. La nomina della Giunta viene partecipata al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Mozione di Sfiducia e Dimissioni
Art. 13 - Composizione della Giunta Comunale
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