1. Nel procedimento amministrativo sono rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi plurimi che facciano capo ad associazioni, comitati o singoli cittadini. 2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, sentiti dagli organi competenti. 3. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti disciplina le modalità dell'intervento nonchè la loro influenza sul termine finale per l'emanazione del provvedimento. 4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento a condizione che il predetto non sia in contrasto con gli interessi di terzi. |