1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e cointeressati, alle consulte, nonchè a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, a cura del responsabile del procedimento. 2. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. 3. Nei casi in cui i destinatari o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati o facilmente individuabili, l'amministrazione comunale stabilisce adeguate forme di pubblicità o di informazione. |