1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente. 2. L'attività amministrativa si svolge nel rispetto dei principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nell'osservanza dei principi giuridici dell'ordinamento. 3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione. 4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla normativa vigente. 5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e da regolamenti governativi o comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni. |