Comuni Italiani Art. 17 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo II - Gli Organi Elettivi
Art. 17 - Giunta Comunale
1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di dieci assessori, tra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e che non abbiano ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore.

2. La composizione della giunta deve essere ispirata ai principi di pari opportunità fra uomo e donna così da promuovere, al suo interno, la presenza di entrambi i sessi.

3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale.

4. Gli assessori possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al consiglio comunale.

5. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del presidente del consiglio, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

6. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

7. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo i casi in cui la giunta stessa ritenga di aprirne i lavori per specifiche motivazioni.

8. Il segretario generale partecipa alla riunioni della giunta comunale, cura la redazione dei provvedimenti adottati che vengono sottoscritti dal sindaco o da chi ne fa le veci, e dal segretario stesso.

9. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

10. Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

 
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