Comuni Italiani Art. 16 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo II - Gli Organi Elettivi
Art. 16 - Consiglieri Comunali
1. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. E' consigliere anziano chi ha ottenuto la maggior cifra individuale, comprensiva dei voti di lista e dei voti di preferenza, ai sensi dell'art. 72, 4 comma, del testo unico approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del consiglio comunale.

3. Ogni consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento per le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale, ha diritto a:
a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenze del consiglio;
b) presentare per iscritto interrogazioni, ordini del giorno, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale;
c) ottenere dagli uffici comunali nonchè dagli enti, aziende ed organismi controllati dal comune, le notizie e informazioni ed i documenti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

4. Il comune nella tutela dei propri diritti ed interessi riconosce, secondo le modalità previste dal regolamento per le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale, il rimborso delle spese legali sostenute dai consiglieri, dagli assessori e dal sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale. Tale tutela è garantita a seguito di sentenza di assoluzione in sede penale o di accertamento di mancanza di responsabilità in sede civile.

5. Il regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste dei candidati a consigliere comunale.

 
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