1. Il sindaco, capo dell'amministrazione locale, è responsabile dell'amministrazione del comune e rappresenta il comune. 2. Il sindaco convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, sovrintende all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; nomina e revoca gli assessori, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e i responsabili degli uffici e dei servizi; coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici; esercita tutte al altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto. 3. Il sindaco, quale ufficiale di governo, esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge per la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, in materia elettorale, di leva militare e di stato civile; emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e adotta i relativi provvedimenti contingibili ed urgenti. 4. Il sindaco risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze e il funzionamento del consiglio comunale. 5. Il sindaco può delegare ai singoli assessori materie definite ed omogenee, attribuite alla sua competenza, nonchè l'istruttoria e l'adozione dei relativi atti, fermo restando il suo potere di direttiva, vigilanza, avocazione e revoca. |