1 - Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, ad esclusione dei provvedimenti che sono manifestazione di indirizzo politico e di controllo sulla gestione o che contengono valutazioni discrezionali di carattere politico. Ai dirigenti è altresì attribuita l'organizzazione delle risorse umane e strumentali. Essi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. 2 - Le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate per il raggiungimento degli obiettivi e nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, ciascuno secondo la propria competenza. 3 - Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinchè concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione. 4 - I dirigenti dei settori funzionali provvedono ad assegnare a sè o ad altro personale posto alle proprie dipendenze la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale. |