1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici e per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi del Comune e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalitą, il finanziamento, se necessario, ed ogni altro connesso adempimento. 2 - Le modalitą per promuovere e concludere l'accordo di programma sono stabilite dalla legge. |