1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province o altri enti pubblici autorizzati dalla legge per la gestione associata di uno o più servizi. 2 - A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione à sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso. 4 - Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. |