Comuni Italiani Art. 81 - Ordinamento e Funzionamento delle Istituzioni. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo IV - Attività Amministrativa
Capo I - Servizi
Art. 81 - Ordinamento e Funzionamento delle Istituzioni
1 - Il Consiglio d'Amministrazione delle istituzioni si compone di tre o cinque membri compreso il Presidente, nominati dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 79 del presente Statuto. Essi durano in carica tanto quanto il Sindaco che li ha nominati.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3 - Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, che, di norma, lo sceglie tra i dirigenti e i funzionari del Comune. Anche il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4 - Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 
Altri Articoli:
Art. 82 - Vigilanza e Controlli
Art. 80 - Revoca degli Amministratori
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