1 - Il Sindaco può revocare gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni e procedere alla ricostituzione degli organi, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti ed aver loro assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per controdedurre. 2 - Se la revoca riguarda più della metà degli amministratori in carica, il Sindaco deve contestualmente nominare i nuovi amministratori. Negli altri casi, la sostituzione degli amministratori revocati deve essere effettuata entro i successivi quarantacinque giorni. |