Comuni Italiani Art. 80 - Revoca degli Amministratori. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo IV - Attività Amministrativa
Capo I - Servizi
Art. 80 - Revoca degli Amministratori
1 - Il Sindaco può revocare gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni e procedere alla ricostituzione degli organi, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti ed aver loro assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per controdedurre.

2 - Se la revoca riguarda più della metà degli amministratori in carica, il Sindaco deve contestualmente nominare i nuovi amministratori. Negli altri casi, la sostituzione degli amministratori revocati deve essere effettuata entro i successivi quarantacinque giorni.

 
Altri Articoli:
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Art. 79 - Aziende Speciali ed Istituzioni
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