1 - Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto. 2 - Il Consiglio comunale delibera altresì la costituzione di istituzioni dotate di sola autonomia gestionale. 3 - Organi dell'azienda sono: a) il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente, nominati dal Sindaco, il quale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, li sceglie fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti; b) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dal Consiglio d'Amministrazione. 4 - Organi dell'istituzione sono: a) Il Consiglio d'Amministrazione e il Presidente, nominati con le stesse modalità di cui alla lettera a) del precedente comma ed aventi speciale competenza tecnica e amministrativa, con particolare riguardo all'esperienza maturata, anche nelle organizzazioni di volontariato, nel campo dei servizi sociali. b) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dal Consiglio d'Amministrazione. 5 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali. 6 - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. |