1 - Il Comune può gestire pubblici servizi nelle seguenti forme: a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, accordando, di norma, la propria preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di solidarietà sociale, alle associazioni o organismi di volontariato; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, fatta salva la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale; e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei casi previsti dalla legge.2 - Può altresì provvedere alla loro gestione utilizzando forme di associazione e di cooperazione con altri enti locali. |