Comuni Italiani Art. 82 - Vigilanza e Controlli. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo IV - Attivitą Amministrativa
Capo I - Servizi
Art. 82 - Vigilanza e Controlli
1 - Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalitą previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attivitą.

2 - Spetta al Sindaco, coadiuvato dalla Giunta comunale, la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e societą a partecipazione comunale.

3 - Il Sindaco riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attivitą svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e societą a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, societą e azienda e degli obiettivi raggiunti.

 
Altri Articoli:
Art. 83 - Convenzioni
Art. 81 - Ordinamento e Funzionamento delle Istituzioni
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