Comuni Italiani Art. 73 - Funzioni. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 73 - Funzioni
1 - A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2 - Il Difensore Civico può intervenire nell'attività amministrativa per assicurare il ripristino delle condizioni di imparzialità e correttezza, ogni qual volta sia venuto a conoscenza su segnalazione di cittadini o con informazioni altrimenti acquisite, di fatti o atti che non rispondono a criteri di imparzialità e correttezza amministrativa.

3 - Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

4 - Il Difensore Civico esercita inoltre il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta Comunale nei casi previsti dalla legge e con le modalità contenute nel Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - Modalità d'Intervento
Art. 72 - Durata in Carica e Revoca del Difensore Civico
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Biella
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Lista Siti su Biella

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Biella: Comune di Bioglio Comune di Benna Lista