1 - Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. 2 - I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. 3 - Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. |