1 - Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. Dopo tre scrutini infruttuosi è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. 2 - La votazione avviene per schede segrete. 3 - Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale ed essere scelto di norma fra i cittadini in possesso di laurea preferibilmente ad indirizzo giuridico-amministrativo o fra i funzionari in quiescenza della Pubblica Amministrazione che abbiano raggiunto la qualifica apicale presso l'ente di appartenenza. 4 - Non possono essere eletti alla carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente a quello in cui si procede all'elezione. Non possono inoltre essere eletti i membri del Parlamento, i consiglieri regionali e Circoscrizionali, gli assessori ed i consiglieri comunali e provinciali, il Sindaco ed il Presidente della Provincia, i membri degli organi di gestione dell'Azienda Sanitaria Locale, gli amministratori di consorzi, società di capitali, aziende speciali o istituzioni a cui il Comune partecipa o, rispettivamente, che sono emanazione del Comune. |